Art. 5. Titoli Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno allegare i titoli che intendono presentare per la valutazione, nonche' elenco degli stessi. Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a quindici punti, cosi' come di seguito specificato: a) diploma di laurea fino ad un massimo di 4 punti cosi' ripartito: con votazione 110 e lode punti 4; con votazione da 108 a 110 punti 3; con votazione da 101 a 107 punti 2; con votazione da 100 a 103 punti 1; b) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso al concorso fino ad un massimo di punti 1; c) anzianita' di servizio prestata presso l'Universita' di Verona con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita' vigente fino ad un massimo di punti 6 cosi' ripartiti: punti uno per ogni sei mesi di servizio; d) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenze a corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni od organismi privati fino a un massimo di punti 2; e) incarichi professionali dai quali sia possibile dedurre attitudini specifiche in relazione alle mansioni da svolgere fino a un massimo di punti 2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione, debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande in originale, in copia autenticata o in fotocopia non autenticata e corredati dalla dichiarazione di conformita' all'originale ovvero potra' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva che riporti gli elementi significativi contenuti in tali documenti. Per tali dichiarazioni i candidati potranno avvalersi dell'allegato modello B. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive; qualora dai controlli sopra indicati emerga la non veridicita' del loro contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.