Art. 5.
                               Titoli
    Alla  domanda  di  ammissione  al  concorso  i candidati dovranno
allegare  i  titoli  che  intendono  presentare  per  la valutazione,
nonche'  elenco  degli stessi. Ai suddetti titoli sara' attribuito un
punteggio  complessivo  non superiore a quindici punti, cosi' come di
seguito specificato:
      a) diploma  di  laurea  fino  ad  un  massimo  di 4 punti cosi'
ripartito:
        con votazione 110 e lode punti 4;
        con votazione da 108 a 110 punti 3;
        con votazione da 101 a 107 punti 2;
        con votazione da 100 a 103 punti 1;
      b) titoli  di  studio  ulteriori rispetto a quelli previsti per
l'accesso al concorso fino ad un massimo di punti 1;
      c) anzianita'  di  servizio  prestata  presso  l'Universita' di
Verona  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato ai sensi del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro del comparto universita'
vigente  fino ad un massimo di punti 6 cosi' ripartiti: punti uno per
ogni sei mesi di servizio;
      d) attestati  di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a   seguito   di   frequenze  a  corsi  di  formazione  professionale
organizzati  da pubbliche amministrazioni od organismi privati fino a
un massimo di punti 2;
      e) incarichi  professionali  dai  quali  sia  possibile dedurre
attitudini  specifiche  in relazione alle mansioni da svolgere fino a
un massimo di punti 2.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento delle
prove  scritte  e  prima  che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    I  titoli dei quali il candidato richiede la valutazione, debbono
essere  prodotti  entro  il  termine  di  scadenza  stabilito  per la
presentazione  delle  domande in originale, in copia autenticata o in
fotocopia   non   autenticata  e  corredati  dalla  dichiarazione  di
conformita'   all'originale   ovvero   potra'   essere  prodotta  una
dichiarazione  sostitutiva  che  riporti  gli  elementi significativi
contenuti  in  tali  documenti.  Per  tali  dichiarazioni i candidati
potranno avvalersi dell'allegato modello B.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive; qualora
dai  controlli  sopra  indicati  emerga  la  non veridicita' del loro
contenuto,   il   dichiarante   decade   dai  benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.