Art. 12.

                      Assunzione dei vincitori

    1.  I  vincitori  della prova di qualificazione ricevono apposito
avviso  e  sono  sottoposti  ad  esami  medici, al fine di accertarne
l'idoneita' fisica all'impiego.
    2.  I  vincitori della prova di qualificazione devono presentare,
entro  trenta  giorni  dalla  data  della  richiesta  e sotto pena di
decadenza,  i  documenti  attestanti il possesso di tutti i requisiti
dichiarati.  I  documenti  medesimi  possono essere sostituiti da una
dichiarazione  resa  ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il medesimo termine
di  trenta  giorni  dalla  data  della  richiesta  e  sotto  pena  di
decadenza.  In  tal  caso,  l'Amministrazione  provvede  ad acquisire
d'ufficio  i  predetti  documenti.  Qualora emerga la non veridicita'
della  dichiarazione  resa,  il  dichiarante  incorre  nelle sanzioni
penali  previste dall'art. 76 del citato Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
    3.  I  vincitori chiamati in servizio, subordinatamente all'esito
favorevole    degli    accertamenti    medici   e   condizionatamente
all'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti, sono assunti a
contratto.  Dopo  almeno  un  anno  di  servizio  a  contratto,  sono
inquadrati nel primo livello funzionale-retributivo, con la qualifica
di  operaio  qualificato,  previo  superamento di un concorso interno
riservato, per titoli e per esami.
      Roma, 16 gennaio 2003