Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    1. Per l'ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) eta'  non  inferiore  agli anni 21 e non superiore agli anni
40;
      c) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti
e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
      d) diploma  di istruzione secondaria di primo grado. Qualora il
diploma  di istruzione secondaria di primo grado sia stato conseguito
all'estero, esso e' considerato valido requisito per l'ammissione ove
sia  stato  dichiarato  equipollente,  a  tutti gli effetti, ai sensi
della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di primo
grado  conseguito  in  Italia.  Il provvedimento di equipollenza deve
essere  rilasciato,  a  pena di esclusione, entro la data di scadenza
del  termine per la spedizione della domanda di partecipazione e deve
essere allegato alla medesima domanda di partecipazione;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) assenza   di   sentenze   definitive   di   condanna,  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta, per reati che comportino la
destituzione  ai  sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il  personale,  di  cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la
prescrizione,   o   provvedimenti   di   amnistia,  indulto,  perdono
giudiziale o riabilitazione;
      g) esperienza  professionale  come barbiere ovvero parrucchiere
maturata,  per  un  periodo  non  inferiore a sessanta mesi nell'arco
degli  ultimi  dieci  anni,  in regime di lavoro dipendente presso le
pubbliche   amministrazioni,   ovvero   presso  privati  in  possesso
dell'autorizzazione  di  cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963,
n. 161,  e  successive  modificazioni,  ovvero  in  regime  di lavoro
autonomo.
    2.  Qualora  a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di  condanna,  o  di  applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi  da  quelli previsti dal menzionato art. 8 del Regolamento di
disciplina   per   il   personale,  anche  se  siano  intervenuti  la
prescrizione,   o   provvedimenti   di   amnistia,  indulto,  perdono
giudiziale  o  riabilitazione,  ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta
del  Segretario  generale,  valuta  se  vi  sia compatibilita' con lo
svolgimento   di  attivita'  e  funzioni  al  servizio  dell'istituto
parlamentare.
    3.  Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai
dipendenti  di  ruolo  della  Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
    4.  I  requisiti  per  l'ammissione alla prova di qualificazione,
nonche'   quelli  che  diano  titolo  di  preferenza,  a  parita'  di
punteggio,  nella  formazione della graduatoria finale, devono essere
posseduti  alla  data di scadenza del termine utile per la spedizione
delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini
della  formazione  della  graduatoria  finale sono quelli definiti in
materia   di  concorsi  per  l'accesso  ai  pubblici  impieghi  dalla
normativa  vigente  alla  data  di  scadenza del termine utile per la
spedizione delle domande di partecipazione.
    5.  L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento
della  procedura  la  documentazione  necessaria all'accertamento dei
requisiti  di  cui  al  comma 1,  lettere a), b), c), d), e), f), g),
nonche'   dei   titoli  di  preferenza  dichiarati  e  di  provvedere
direttamente  all'accertamento  dei  medesimi  requisiti e titoli. In
particolare,  l'Amministrazione  si  riserva di chiedere in qualunque
momento  della  procedura, ai fini dell'accertamento del requisito di
cui  al comma 1, lettera g), la documentazione attestante l'attivita'
concretamente   svolta   e  i  relativi  periodi  contributivi  e  di
provvedere direttamente all'accertamento medesimo.
    6.  Tutta  la  documentazione richiesta ai sensi del comma 5 deve
essere  spedita  dai  candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei
termini  e  con  le  modalita'  indicati  nella  richiesta. I termini
stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena
di  esclusione.  L'Amministrazione  puo'  procedere alla verifica dei
requisiti  per  l'ammissione  in  qualunque  momento della procedura,
anche successivo alle prove d'esame.
    7.  Per  difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione puo'
disporre  in  ogni  fase  della procedura l'esclusione dalla prova di
qualificazione, dandone comunicazione agli interessati.
    8.  I  candidati  sono  ammessi  a sostenere le prove d'esame con
riserva  di  accertamento  di ciascuno dei requisiti per l'ammissione
alla prova di qualificazione.