Art. 3. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40; c) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado. Qualora il diploma di istruzione secondaria di primo grado sia stato conseguito all'estero, esso e' considerato valido requisito per l'ammissione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la spedizione della domanda di partecipazione e deve essere allegato alla medesima domanda di partecipazione; e) godimento dei diritti politici; f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione; g) esperienza professionale come barbiere ovvero parrucchiere maturata, per un periodo non inferiore a sessanta mesi nell'arco degli ultimi dieci anni, in regime di lavoro dipendente presso le pubbliche amministrazioni, ovvero presso privati in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, ovvero in regime di lavoro autonomo. 2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal menzionato art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare. 3. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b). 4. I requisiti per l'ammissione alla prova di qualificazione, nonche' quelli che diano titolo di preferenza, a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. 5. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' dei titoli di preferenza dichiarati e di provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e titoli. In particolare, l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura, ai fini dell'accertamento del requisito di cui al comma 1, lettera g), la documentazione attestante l'attivita' concretamente svolta e i relativi periodi contributivi e di provvedere direttamente all'accertamento medesimo. 6. Tutta la documentazione richiesta ai sensi del comma 5 deve essere spedita dai candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei termini e con le modalita' indicati nella richiesta. I termini stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena di esclusione. L'Amministrazione puo' procedere alla verifica dei requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura, anche successivo alle prove d'esame. 7. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione puo' disporre in ogni fase della procedura l'esclusione dalla prova di qualificazione, dandone comunicazione agli interessati. 8. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l'ammissione alla prova di qualificazione.