Art. 4.

                      Domanda di partecipazione

    1.  La  domanda di partecipazione alla prova di qualificazione e'
redatta utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile  anche  presso  la Camera dei deputati, via della Missione
n. 9     -     00186    Roma,    nonche'    all'indirizzo    Internet
http://www.camera.it.  La  domanda,  sottoscritta dal candidato, deve
essere  spedita  alla  Camera  dei  deputati, Servizio del personale,
Ufficio  per  il  reclutamento e la formazione, Casella postale 136 -
00187  Roma San Silvestro, esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso   di   ricevimento,   entro   trenta   giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale.  La  data  di  spedizione  e'  comprovata dal timbro a data
apposto  dall'ufficio  postale  accettante.  La domanda deve comunque
pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di pubblicazione.
A  tal  fine  fa  fede  il timbro a data apposto dall'ufficio postale
ricevente.  Il  candidato deve indicare sull'avviso di ricevimento il
codice   della   prova  di  qualificazione  (029).  Alla  domanda  di
partecipazione non deve essere allegato alcun documento, ad eccezione
del provvedimento di equipollenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera
d).
    2. L'utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1,
per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dalla
prova   di   qualificazione.   L'Amministrazione   tiene   conto   di
un'eventuale  sostituzione  della  domanda gia' inviata dal candidato
solo  se  spedita  e  pervenuta  entro  i  termini  e con le medesime
modalita'  indicate  al comma 1, e solo se esplicitamente sostitutiva
della  precedente.  L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o
integrazioni della domanda di partecipazione, ne' consente modifiche,
regolarizzazioni  o  integrazioni  della  medesima  oltre  i  termini
stabiliti dal medesimo comma 1.
    3.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per la
mancata  ricezione  della  domanda,  ne'  per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque   imputabili   a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  a
forza maggiore.
    4.  Sul  fronte  della  busta  di  spedizione  il  candidato deve
indicare  il  codice  della  prova  di qualificazione e i propri dati
anagrafici, secondo lo schema riportato in allegato B.
    5.  Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, il
candidato   deve   dichiarare   sotto   la  propria  responsabilita',
consapevole   delle  conseguenze  penali  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci:
      a) cognome e nome;
      b) comune  o  eventuale  Stato  estero  di nascita, sigla della
provincia;
      c) data di nascita e sesso;
      d) codice fiscale;
      e) tipo  e  numero del documento di riconoscimento, in corso di
validita',  che  intende  utilizzare per la partecipazione alle prove
d'esame;
      f) il  possesso  dei  requisiti  indicati  all'art. 3, comma 1,
lettere a), c), d), e), f), g);
      g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
      h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma
2;
      i) il  recapito,  completo  di  via,  numero  civico, codice di
avviamento  postale,  comune  e  provincia,  presso il quale desidera
ricevere  le comunicazioni relative alla prova di qualificazione e il
numero telefonico completo di prefisso;
      f) il  proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la partecipazione alla prova di qualificazione.
    6.  I  candidati  che,  per  infermita'  temporanea,  ovvero  per
patologie non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3,
comma 1,  lettera c), abbiano esigenza di essere assistiti durante le
prove  d'esame,  devono  comunicare l'esigenza stessa alla Camera dei
deputati,  Servizio  del  personale, Ufficio per il reclutamento e la
formazione,  via  della  Missione n. 9 - 00186 Roma, dopo la scadenza
del termine fissato per l'arrivo delle domande di partecipazione.
    7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non
sottoscritte dal candidato ovvero redatte senza l'utilizzo del modulo
di  cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite oltre il
termine  di trenta giorni di cui al comma 1 del presente articolo, di
domande  che,  anche  se  spedite in tempo utile, pervengano oltre il
termine  di  sessanta  giorni di cui al medesimo comma 1 del presente
articolo,  nonche'  di  domande  nelle  quali  il candidato non abbia
dichiarato  il  possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g).
    8. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la
prova  orale  il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione.