Art. 6.

                            Prove d'esame

    1. Gli esami consistono in una prova selettiva, una prova pratica
professionale e una prova orale.
    2.  La  prova  selettiva  consiste  in  cento quesiti, a risposta
multipla   e  a  correzione  informatizzata,  sulle  materie  di  cui
all'allegato  C.  I  quesiti  oggetto  della  prova selettiva saranno
estratti   da   un   volume   di  cui  l'Amministrazione  curera'  la
pubblicazione.  L'Amministrazione  declina  ogni  responsabilita'  in
ordine  a  volumi  di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione.
Ove  necessario, per lo svolgimento della prova selettiva i candidati
sono  distribuiti  in  turni  successivi,  mediante  sorteggio  della
lettera di inizio delle convocazioni.
    3.   La   prova  selettiva  e'  valutata  in  centesimi,  con  la
sottrazione  di  1  punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per
ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e'
comunicato  agli  interessati  il primo giorno non festivo seguente a
ciascuna  giornata di prove, mediante affissione di elenchi presso la
Camera  dei  deputati,  albo  del  Servizio  del personale, via della
Missione, n. 9 - 00186 Roma.
    4. L'ammissione alla prova pratica professionale e' deliberata al
termine  della  sessione  dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi
alla  prova  pratica  professionale  i  candidati  che,  in  base  al
punteggio  riportato  nella prova selettiva, si siano collocati entro
il  sessantesimo  posto.  Il predetto numero di sessanta ammessi puo'
essere  superato  per  ricomprendervi  i candidati risultati ex-aequo
all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.
    5.   L'elenco   dei   candidati   ammessi   alla   prova  pratica
professionale  sara'  affisso presso la Camera dei deputati, albo del
Servizio  del  personale,  via  della  Missione, n. 9 - 00186 Roma, a
partire  dalla  data che sara' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie  speciale  - del quarto venerdi' successivo all'ultima giornata
della  prova  selettiva.  L'affissione dell'elenco degli ammessi alla
prova pratica professionale costituisce notifica a tutti gli effetti.
Dalla  data  di affissione decorre il termine di trenta giorni per la
proposizione di eventuali ricorsi.
    6.  La  prova pratica professionale consiste nella verifica della
capacita'  del  candidato  di  svolgere  le  attivita'  connesse alla
professionalita' di addetto al reparto barbieria e, specificatamente,
il  taglio e l'acconciatura di capelli, il taglio e la rasatura della
barba,  eventualmente  preceduti da meccanismi di lavaggio o da altri
trattamenti  igienizzanti del cuoio capelluto, della cute, del viso e
della   barba   e   da   operazioni   di   pulizia,   disinfezione  e
sterilizzazione  delle  attrezzature,  delle  suppellettili  e  degli
strumenti  di  lavoro.  Il  tempo a disposizione e' determinato dalla
Commissione esaminatrice di cui all'art. 7.
    7. La prova pratica professionale e' valutata in trentesimi. Sono
ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  nella  prova  pratica
professionale abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30.
    8.  La  prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione, delle attitudini e dell'aggiornamento
professionale  del  candidato,  con  riferimento  alle materie di cui
all'allegato C.
    9.   La   prova  orale  e'  valutata  in  trentesimi.  Conseguono
l'idoneita'  i  candidati  che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30.
    10.  I  candidati  possono  sostenere una prova orale facoltativa
sulla   conoscenza  di  una  lingua  straniera  fra  quelle  indicate
nell'allegato  C.  La prova facoltativa e' valutata in trentesimi con
l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15.
    11.  Il  punteggio  complessivo  e' costituito dalla media tra il
punteggio  della  prova  pratica  professionale  e il punteggio della
prova orale.
    12. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa.
    13. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
della prova di qualificazione.
    14.  Nella  formazione  della  graduatoria  finale si tiene conto
della  riserva  di  posti  di  cui  all'art. 2, nonche', a parita' di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 3, comma 4.