Art. 6. Prove d'esame 1. Gli esami consistono in una prova selettiva, una prova pratica professionale e una prova orale. 2. La prova selettiva consiste in cento quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, sulle materie di cui all'allegato C. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno estratti da un volume di cui l'Amministrazione curera' la pubblicazione. L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione. Ove necessario, per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni. 3. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati il primo giorno non festivo seguente a ciascuna giornata di prove, mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione, n. 9 - 00186 Roma. 4. L'ammissione alla prova pratica professionale e' deliberata al termine della sessione dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi alla prova pratica professionale i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il sessantesimo posto. Il predetto numero di sessanta ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. 5. L'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione, n. 9 - 00186 Roma, a partire dalla data che sara' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del quarto venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi. 6. La prova pratica professionale consiste nella verifica della capacita' del candidato di svolgere le attivita' connesse alla professionalita' di addetto al reparto barbieria e, specificatamente, il taglio e l'acconciatura di capelli, il taglio e la rasatura della barba, eventualmente preceduti da meccanismi di lavaggio o da altri trattamenti igienizzanti del cuoio capelluto, della cute, del viso e della barba e da operazioni di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature, delle suppellettili e degli strumenti di lavoro. Il tempo a disposizione e' determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 7. 7. La prova pratica professionale e' valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica professionale abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30. 8. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione, delle attitudini e dell'aggiornamento professionale del candidato, con riferimento alle materie di cui all'allegato C. 9. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30. 10. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di una lingua straniera fra quelle indicate nell'allegato C. La prova facoltativa e' valutata in trentesimi con l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15. 11. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il punteggio della prova pratica professionale e il punteggio della prova orale. 12. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova facoltativa. 13. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio della prova di qualificazione. 14. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 3, comma 4.