Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  Decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
    2.  La  Commissione  puo'  aggregarsi  membri  esperti, anche per
singole fasi della procedura della prova di qualificazione.
    3.  La  Commissione  dispone  le prove d'esame; cura l'osservanza
delle  istruzioni  impartite  ai  candidati dalla Commissione stessa,
ovvero  dall'Amministrazione, per il corretto svolgimento delle prove
e  dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse;
determina i criteri di valutazione della prova pratica professionale;
fissa  i  termini  necessari per consentire le comunicazioni relative
alle  fasi  del  procedimento  della prova di qualificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 2; decide sull'ammissione dei candidati alla prova
pratica  professionale  e  alla  prova  orale; approva la graduatoria
finale della prova di qualificazione.