Art. 9.


                               Ricorsi

    1.  Avverso  i  provvedimenti  della procedura di reclutamento e'
proponibile  ricorso,  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento
per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  della  Camera  dei
deputati,  alla  Commissione  giurisdizionale  per  il personale, via
degli  Uffici  del  Vicario,  n. 49  -  00186  Roma.  Il  ricorso  e'
proponibile    entro    trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione degli elenchi degli
ammessi  o di altro provvedimento di carattere generale nell'albo del
Servizio del personale, via della Missione, n. 9 - 00186 Roma.