Art. 11.

              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

    L'idoneita'  psico-fisica  dei  candidati  e'  accertata da parte
della  sottocommissione indicata all'art. 7, primo comma, lettera b),
mediante   visita   medica   preliminare,   comprensiva  degli  esami
specialistici,  presso  il Centro di Reclutamento Guardia di finanza,
in Roma.
    L'accertamento  dell'idoneita'  verra'  eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
    Il  giudizio  espresso  in  sede  di visita medica preliminare e'
immediatamente    comunicato    all'interessato    il   quale   puo',
contestualmente,  chiedere  di  essere  ammesso  a  visita  medica di
revisione,  fatta  eccezione  per  i  requisiti  di cui al successivo
art. 12,  punto  1.  La  richiesta  di  ammissione a visita medica di
revisione    deve    essere    presentata    al    presidente   della
sottocommissione,  prevista  dall'art. 7, comma primo, lettera b), al
momento  della  comunicazione  di  non  idoneita'.  Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
    I  candidati che conseguono l'idoneita' fisica alla visita medica
preliminare  saranno  ammessi alla prova scritta, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
    I  candidati  che,  non  idonei  alla  visita medica preliminare,
abbiano  richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione,
verranno ammessi con "riserva" alla prova scritta.
    La  visita  medica  di  revisione  sara' effettuata non prima del
quindicesimo  giorno  successivo  alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare e, comunque, dopo la prova scritta.
    Il  giudizio  di  revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, primo comma, lettera c), e verte soltanto sulla causa
che  ha  dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
    Il  candidato  risultato assente alla visita medica preliminare e
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
    Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
    Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.