Art. 11. Accertamento dell'idoneita' psico-fisica L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, primo comma, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento Guardia di finanza, in Roma. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato il quale puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo art. 12, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 7, comma primo, lettera b), al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle. I candidati che conseguono l'idoneita' fisica alla visita medica preliminare saranno ammessi alla prova scritta, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso. I candidati che, non idonei alla visita medica preliminare, abbiano richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione, verranno ammessi con "riserva" alla prova scritta. La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare e, comunque, dopo la prova scritta. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, primo comma, lettera c), e verte soltanto sulla causa che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare e di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara' comunicato agli interessati, e' definitivo. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.