Art. 12.

                       Requisiti psico-fisici

    Le  sottocommissioni  incaricate  dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155 e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
    I  concorrenti  convocati  presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza  per  sostenere  gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica,  dovranno  presentare  un  certificato,  con  data  non
anteriore   a  giorni  sessanta,  attestante  l'effettuazione  ed  il
risultato  dell'accertamento  per  i  markers dell'epatite B e C, sia
antigeni  che  anticorpali,  rilasciati  da  una  struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
    La   mancata  presentazione  di  detto  certificato  determinera'
l'ammissione   con   riserva   del  candidato  alle  successive  fasi
concorsuali  e  l'esclusione  dal  concorso, se non verra' presentato
entro  sessanta  giorni dalla data di notifica della convocazione per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
    La  positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
    I candidati saranno sottoposti a visita:
      neurologica;
      psichiatrica;
      otorinolaringoiatrica;
      oculistica;
      odontostomatologica;
      ginecologica.
    1.  I  candidati  all'atto  della visita medica devono, comunque,
avere:
      statura non inferiore a m. 1,68 per gli uomini;
      statura non inferiore a m. 1,64 per le donne;
      acutezza visiva:
        uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
        campo visivo e motilita' oculare normale;
      visione binoculare;
      senso cromatico normale alle matassine colorate.
    I  candidati  con  vizi  visivi  devono  presentarsi  alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
    La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
    Saranno  cause  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
    Per  quanto  riguarda  la  funzione  uditiva  saranno considerati
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  non sia superiore ai seguenti
parametri:
      monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
      bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
    Saranno  inoltre  cause  di  inidoneita'  i disturbi della parola
(balbuzie,  dislalia  e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
    La  dentatura  deve  essere  in  buone  condizioni. Devono essere
presenti  almeno 24 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono  riguardare  piu'  di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi  efficiente  e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
    Non sono ammesse comunque protesi mobili.
    2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
      radiografia del torace;
      dell'urina ed ematochimici;
      elettrocardiografico e visita cardiologica;
      test psico-clinici.
    I  candidati saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori visite
specialistiche  ed  esami  strumentali  e  di laboratorio, al fine di
evidenziare particolari patologie.
    I  candidati  che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti  di  cui al precedente punto 1 saranno subito dichiarati
non  idonei  dalla  competente sottocommissione. Contro tale giudizio
non e' ammessa visita di revisione.
    Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
    Ai  soli  fini  dell'effettuazione  in piena sicurezza dell'esame
radiografico,  i  candidati  di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di  detto  stato.  In  assenza del referto, il candidato dovra', allo
scopo  sopraindicato,  essere sottoposto al test di gravidanza presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
    Per   le   concorrenti   che   all'atto   delle  visite  mediche,
risulteranno   positive   al  test  di  gravidanza,  sulla  base  dei
certificati  prodotti  o  degli  accertamenti svolti in quella stessa
sede,  la  competente  sottocommissione  non  potra'  procedere  agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a   mente   dell'art. 3,  comma  secondo,  del  decreto  ministeriale
17 maggio  2000,  n. 155,  secondo  il  quale  lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Tali candidati saranno, pertanto:
      ammessi,   con   riserva,   a   sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
      comunque  esclusi  dal  concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del  predetto  decreto  ministeriale,  laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 13 settembre 2003.