Art. 14. Ammissione alla prova scritta Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11, primo comma primo e quelli di cui al terzo comma del medesimo articolo, che abbiano richiesto la visita medica di revisione. In quest'ultimo caso, i candidati si intendono ammessi alla prova scritta con riserva.