Art. 14.

                    Ammissione alla prova scritta

    Saranno   ammessi  a  sostenere  la  prova  scritta  i  candidati
dichiarati  idonei  agli  accertamenti  di cui al precedente art. 11,
primo  comma  primo  e  quelli  di  cui  al  terzo comma del medesimo
articolo,  che  abbiano  richiesto  la visita medica di revisione. In
quest'ultimo  caso,  i  candidati  si  intendono  ammessi  alla prova
scritta con riserva.