Art. 18. Prova di efficienza fisica, accertamento dell'idoneita' attitudinale. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta saranno sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, alle prove orali ed alle eventuali prove facoltative presso il Centro addestrativo polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (localita' Castelporziano), via Croviana n. 120, nella data indicata all'atto della convocazione di cui al precedente art. 17, comma quinto, dove usufruiranno di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione. Gli aspiranti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia. Le prove avranno il seguente svolgimento: primo giorno: prove di efficienza fisica; secondo giorno: test e colloqui attitudinali; terzo giorno: prova orale e prove facoltative di lingua straniera e di informatica, di cui al successivo art. 19. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in: a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, corsa piana m 100, getto del peso; b) prova facoltativa di corsa piana m 1.000. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con il superamento delle quattro prove obbligatorie con un punteggio complessivo minimo di 8, come da tabella in allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il candidato che riportera' un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa), conseguira' nel punteggio della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: da 8,1 a 9 punti 0,10/30; da 9,1 a 10 punti 0,15/30; da 10,1 a 11 punti 0,20/30; da 11,1 a 12 punti 0,25/30; da 12,1 a 13 punti 0,30/30; da 13,1 a 14 punti 0,35/30; da 14,1 a 15 punti 0,40/30. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incidera' sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. All'atto della presentazione, i candidati dovranno presentare certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica e, pertanto, l'esclusione dal concorso. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti ovvero uno stato di temporanea indisposizione, sentito l'ufficiale medico presente, provvedera', con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 13 settembre 2003. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile dovranno produrre in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovra', allo scopo sopra indicato, essere sottoposto al test di gravidanza a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. Per le concorrenti che risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non potra' procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma secondo, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, indicato in premessa, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidati saranno, pertanto: a) ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali; b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 13 settembre 2003. I candidati idonei alla prova di efficienza fisica saranno ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. Detto accertamento si articola in: test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. I candidati idonei all'accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, primo comma, lettera e), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.