Art. 19.

Prove orali e prova facoltativa di lingua straniera e di informatica.

    Le prove orali avranno luogo davanti alla sottocommissione di cui
al precedente art. 7, comma primo, lettera d) e consisteranno in:
      a) un  esame  di  storia  ed  educazione civica (durata massima
15');
      b) un esame di geografia (durata massima 15');
      c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.
    I  programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi
e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
    La  sottocommissione  per  la  valutazione  delle  prove di esame
potra',  pero',  nei  limiti  dei  programmi, rivolgere all'aspirante
tutte le altre interrogazioni che riterra' opportune.
    Per  ciascuna  materia  la  sottocommissione  attribuira' ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
    Il  punto  di  merito  di  ciascuna materia si ottiene sommando i
punti  attribuiti  dai  singoli  esaminatori  per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
    Conseguono  l'idoneita'  i  candidati  che  abbiano  riportato la
classificazione minima di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
    Coloro che riporteranno una classificazione in almeno una materia
inferiore  a  diciotto  trentesimi  saranno  dichiarati non idonei ed
esclusi dal concorso.
    Al   termine  di  ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da  ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da
un  membro, sara' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di
esame.
    Il  candidato,  che  ne  abbia  fatto  richiesta nella domanda di
ammissione  ed  abbia  riportato l'idoneita' nelle prove orali, sara'
sottoposto  alle  prove  facoltative  di  una  lingua  straniera e di
informatica,  con  le  modalita'  indicate  in allegato 3 al presente
bando.
    L'aspirante  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo potra'
richiedere  di  sostenere  la  prova  di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo.
    Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla sottocommissione
esaminatrice  di  cui  al  precedente  art. 7, primo comma, lett. d),
integrata a norma del comma secondo dello stesso articolo.
    La  sottocommissione  assegnera',  per ogni prova facoltativa, un
punto  di  merito espresso in trentesimi. Il candidato che riportera'
un punto compreso tra i diciotto e trenta trentesimi conseguira', nel
punteggio     della     graduatoria     finale    di    merito,    le
seguenti maggiorazioni:
      a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi;
      b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi;
      c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi.
    Avverso  l'esclusione  dal  concorso  di  cui al precedente comma
settimo  del  presente  articolo,  gli  interessati potranno produrre
ricorso mediante le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 10.