Art. 19. Prove orali e prova facoltativa di lingua straniera e di informatica. Le prove orali avranno luogo davanti alla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma primo, lettera d) e consisteranno in: a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15'); b) un esame di geografia (durata massima 15'); c) un esame di matematica (durata massima 15'), nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami. La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame potra', pero', nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterra' opportune. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuira' ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di diciotto trentesimi in ciascuna materia. Coloro che riporteranno una classificazione in almeno una materia inferiore a diciotto trentesimi saranno dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, sara' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di ammissione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, sara' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica, con le modalita' indicate in allegato 3 al presente bando. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo potra' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, primo comma, lett. d), integrata a norma del comma secondo dello stesso articolo. La sottocommissione assegnera', per ogni prova facoltativa, un punto di merito espresso in trentesimi. Il candidato che riportera' un punto compreso tra i diciotto e trenta trentesimi conseguira', nel punteggio della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi; b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi; c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi. Avverso l'esclusione dal concorso di cui al precedente comma settimo del presente articolo, gli interessati potranno produrre ricorso mediante le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 10.