Art. 20.

                 Mancata presentazione del candidato

    Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere
la    prova   scritta   prevista   all'art. 15,   sara'   considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso.
    Relativamente  alle  altre  fasi  concorsuali, i presidenti delle
sottocommissioni  di cui all'art. 7, primo comma, lett. b), c), d) ed
e)   hanno   facolta',   compatibilmente   con  i  tempi  tecnici  di
espletamento delle prove, di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario delle stesse.