Art. 20. Mancata presentazione del candidato Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere la prova scritta prevista all'art. 15, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso. Relativamente alle altre fasi concorsuali, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, primo comma, lett. b), c), d) ed e) hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario delle stesse.