Art. 22. Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi ufficiali, i candidati iscritti nella graduatoria di cui al precedente art. 21, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, primo comma, lettera f). I candidati non idonei alla visita medica di controllo verranno esclusi dalla graduatoria unica di merito con provvedimento dell'Amministrazione, e nelle more, immediatamente rimessi in liberta'. Avverso tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica di controllo sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla graduatoria unica di merito con provvedimento dell'amministrazione. Eventuali ritardi nella presentazione alla visita medica di controllo dovuti a cause di forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 0354324250 ovvero 0354324215, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del comandante dell'Accademia che, sentito il presidente della sottocommissione della visita medica di controllo, potra' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al candidato tramite il Comando provinciale competente per il luogo di residenza. Qualora i posti riservati di cui al precedente art. 1, comma terzo, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati riconosciuti idonei, i posti stessi saranno conferiti agli altri candidati iscritti nell'anzidetta graduatoria nell'ordine del punteggio di merito conseguito. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti. L'amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. All'atto della loro ammissione all'Accademia gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia, devono sottoscrivere immediatamente dopo la visita di controllo, o comunque, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione scritta, con la quale affermano di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.