Art. 22.

         Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

    Subordinatamente  al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da
parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di formazione,
in   qualita'  di  allievi  ufficiali,  i  candidati  iscritti  nella
graduatoria  di cui al precedente art. 21, nei limiti dei posti messi
a  concorso,  secondo  l'ordine  risultante dalla graduatoria stessa,
sempreche'  abbiano  conseguito  il giudizio di idoneita' alla visita
medica di controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma
dell'atto  di  arruolamento,  da  parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, primo comma, lettera f).
    I  candidati  non idonei alla visita medica di controllo verranno
esclusi   dalla   graduatoria   unica  di  merito  con  provvedimento
dell'Amministrazione,   e   nelle  more,  immediatamente  rimessi  in
liberta'.
    Avverso  tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
    Il  candidato  che  non  si  presentera'  nel  giorno  e nell'ora
stabiliti  per  la  visita  medica  di  controllo  sara'  considerato
rinunciatario  e,  quindi,  escluso dalla graduatoria unica di merito
con provvedimento dell'amministrazione.
    Eventuali  ritardi  nella  presentazione  alla  visita  medica di
controllo dovuti a cause di forza maggiore, comunicati via fax, entro
24 ore,  ai  numeri  0354324250  ovvero  0354324215,  sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del comandante dell'Accademia
che, sentito il presidente della sottocommissione della visita medica
di  controllo,  potra'  differire  la  presentazione  del  candidato,
purche'  il  ritardo  sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno  dall'inizio  del  corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati  ai  fini  della  proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo  le  disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al
candidato  tramite  il Comando provinciale competente per il luogo di
residenza.
    Qualora  i  posti  riservati  di  cui al precedente art. 1, comma
terzo,  non  possano  essere  ricoperti  per  mancanza  di  candidati
riconosciuti  idonei,  i  posti  stessi  saranno conferiti agli altri
candidati   iscritti   nell'anzidetta   graduatoria  nell'ordine  del
punteggio di merito conseguito.
    Entro  trenta  giorni  dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei  nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,   comunque,   disponibili  tra  i  candidati  precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
    L'amministrazione  ha la facolta' di colmare le vacanze organiche
che  si  dovessero  verificare,  entro  la data di approvazione della
graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
    All'atto  della  loro  ammissione  all'Accademia gli ispettori, i
sovrintendenti  ed  i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
    Gli   allievi   ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia,  devono  sottoscrivere  immediatamente  dopo  la visita di
controllo, o comunque, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione
scritta,  con  la  quale  affermano  di  voler  assumere l'obbligo di
rimanere  in  servizio  per  un periodo di tre anni a decorrere dalla
data  di  inizio  del  corso  di  Accademia.  All'atto della nomina a
sottotenente  hanno  l'obbligo  di contrarre una nuova ferma di dieci
anni, che assorbe quella da espletare.