Art. 23.

Riduzioni   per  viaggi  in  ferrovia  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami

    I  candidati,  per  tutti  i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere  per  effetto  della  loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano
dichiarati   vincitori   del  concorso  stesso,  avranno  diritto  al
beneficio  della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata in
data  6 novembre  2001 dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a.
ed  approvata  con  decreto dirigenziale n. 384258 in data 2 dicembre
2001.
    Essi  saranno  provvisti di un'apposita credenziale unitamente al
foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti
per  territorio,  per  i  viaggi  dalla  propria  sede  a  quelle  di
svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  per i viaggi di ritorno in
famiglia.
    Le  spese  di  vitto  e  alloggio,  durante i periodi delle prove
selettive,  sono  a  carico  degli  aspiranti, ad eccezione di quelle
previste agli articoli 18 e 19 del presente bando.
    Per  la  partecipazione  a  tutte  le  fasi  concorsuali  di  cui
all'art. 1,  comma  quarto,  ai  candidati appartenenti al Corpo sono
concesse  licenze  straordinarie,  per  esami  militari, per i giorni
strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami,
fino alla concorrenza di giorni trenta, potra' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' alla prova scritta.
    Qualora  gli  stessi  militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo  potranno  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
    Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle   spese   di   viaggio   sostenute   per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia per la frequenza del corso.