Art. 23. Riduzioni per viaggi in ferrovia e concessione della licenza straordinaria per esami I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonche' per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata in data 6 novembre 2001 dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a. ed approvata con decreto dirigenziale n. 384258 in data 2 dicembre 2001. Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale unitamente al foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle di svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in famiglia. Le spese di vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti, ad eccezione di quelle previste agli articoli 18 e 19 del presente bando. Per la partecipazione a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma quarto, ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, potra' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta. Qualora gli stessi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia per la frequenza del corso.