Art. 24.

            Trattamento economico degli allievi ufficiali

    Durante  il  corso,  agli  allievi ufficiali sara' corrisposta la
paga  giornaliera  di  cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
    Gli  allievi  godranno  gratuitamente  del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.
    Sono, invece, posti a carico degli allievi:
      le spese per la manutenzione del vestiario;
      le  spese  relative  all'istruzione e, cioe', per l'acquisto di
libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla
quota da determinarsi con decreto dirigenziale;
      le spese di carattere personale e straordinarie.
    Gli  allievi,  inoltre,  all'atto del loro ingresso all'Accademia
dovranno essere provvisti di un corredo di cui all'allegato 5.