Art. 24. Trattamento economico degli allievi ufficiali Durante il corso, agli allievi ufficiali sara' corrisposta la paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio 1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958. Gli allievi godranno gratuitamente del vitto, dell'alloggio e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato. Sono, invece, posti a carico degli allievi: le spese per la manutenzione del vestiario; le spese relative all'istruzione e, cioe', per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto dirigenziale; le spese di carattere personale e straordinarie. Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo di cui all'allegato 5.