Art. 25.

Trattamento   economico   degli  allievi  ufficiali  provenienti  dai
                         militari del Corpo

    Al  personale  proveniente, senza soluzione di continuita', dagli
ufficiali   di  complemento,  dai  ruoli  ispettori,  sovrintendenti,
appuntati  e  finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi
in   godimento   siano  superiori  a  quelli  spettanti  nella  nuova
posizione,  e'  attribuito  un  assegno  personale pari alla relativa
differenza,   riassorbibile   con  i  futuri  incrementi  stipendiali
conseguiti  a  progressione  di carriera o a disposizioni normative a
carattere generale.