Art. 25. Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai militari del Corpo Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguiti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.