Art. 3.

                        Domanda di ammissione

    La  domanda  di  ammissione  va  presentata possibilmente a mano,
oppure  inviata  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta di ritorno, al
comando  provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
    Analogamente,  i  militari  alle armi e gli appartenenti al Corpo
devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al comma
primo  e  con  le  modalita' dinanzi indicate, al comando provinciale
competente per il luogo di residenza.
    La  domanda  dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia, (fac-simile in allegato al presente
bando)  e  disponibile  presso  tutti i comandi del Corpo nonche' sul
sito internet www.gdf.it
    Il  concorrente,  che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso  sia  minorenne,  dovra'  allegare  alla
stessa,  a  pena  di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 6 che costituisce parte integrante del presente
decreto,  redatto  dal  sindaco  o  suo  delegato  e  sottoscritto da
entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o
dal  tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che
l'assenso  sia  firmato  da  uno  solo  dei genitori, dovranno essere
documentati  i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne
sono  esonerati  gli  aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la
qualifica di militare alle armi.
    Le  domande  di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo  utile  anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento,  entro  il  termine  suindicato.  A  tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Le  domande  di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  dovessero  pervenire entro la data di inizio
delle prove concorsuali, verranno archiviate.
    Le  domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma
formalmente    irregolari   ovvero   incomplete   di   talune   delle
dichiarazioni  prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati   per   essere   successivamente   regolarizzate,  ovvero
integrate   delle  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine  perentorio  di  cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.  L'impossibilita',  per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
    Le   domande   non  sottoscritte  saranno,  invece,  direttamente
archiviate.
    La  domanda  di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il  sottoscrittore  dichiara, tra l'altro, di essere consapevole che,
in  caso  di  false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.