Art. 3. Domanda di ammissione La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale. Analogamente, i militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al comma primo e con le modalita' dinanzi indicate, al comando provinciale competente per il luogo di residenza. La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia, (fac-simile in allegato al presente bando) e disponibile presso tutti i comandi del Corpo nonche' sul sito internet www.gdf.it Il concorrente, che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne, dovra' allegare alla stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 6 che costituisce parte integrante del presente decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non dovessero pervenire entro la data di inizio delle prove concorsuali, verranno archiviate. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza. Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente archiviate. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore dichiara, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.