Art. 5.

                      Istruttoria della domanda

    Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi  al  concorso  con  riserva,  in attesa dell'accertamento, da
parte  della  sottocommissione  di  cui  all'art. 7,  lettera a), del
presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
    L'ammissione  con  riserva deve intendersi tale per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.