Art. 6.

                           Documentazione

    Nei  confronti  dei  candidati  che saranno risultati idonei alla
prova  scritta  di  cui al successivo art. 15, il comando provinciale
della  Guardia  di  finanza  competente  provvedera'  a  richiedere i
seguenti atti:
      a) rapporto  sul  servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle  amministrazioni,  da  redigersi  ed  annotarsi  dai
superiori   gerarchici   cui   spetti   la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica;
      b) copia  del  libretto  personale  e dello stato di servizio o
della  cartella  personale  e  del  foglio  matricolare del candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
      c) dichiarazione del casellario giudiziale;
      d) nulla   osta  della  competente  autorita'  militare  per  i
candidati  in  servizio  militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita  di  leva  o  siano  arruolati  senza  visita,  ai sensi degli
articoli  13  e  14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
    I   candidati   risultati  idonei  alla  prova  scritta  dovranno
presentare  o far pervenire direttamente al comando provinciale della
Guardia  di  finanza  competente,  entro  venti  giorni dalla data di
comunicazione  dell'idoneita'  stessa, i certificati rilasciati dalle
competenti  autorita'  su  carta  semplice,  ovvero  le dichiarazioni
sostitutive  nei  casi  previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei  requisiti  che  conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
stabiliti  dall'art. 38,  sesto  comma, della legge 24 dicembre 1986,
n. 958,  e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
    I   candidati   utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui
all'art. 21   dovranno   presentare   o   far  pervenire  al  comando
provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
      a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:
        copia  autenticata  dello  stato  di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
        foglio   di  congedo  illimitato  provvisorio  o  certificato
dell'esito  di  leva  rilasciato  dal  comune, per coloro che abbiano
soltanto concorso alla leva;
        certificato  di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune, per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva.
    I  candidati  appartenenti  a classi per le quali non siano state
ancora  compilate  le liste di leva devono produrre una dichiarazione
del  sindaco,  dalla  quale  risulti  che essi saranno compresi nelle
liste della propria classe di leva;
      b) domanda  diretta  al  Ministero  della  difesa  con  cui  il
candidato,  che riveste lo status di ufficiale di complemento, chiede
di   rinunciarvi  per  conseguire  l'ammissione  all'Accademia  della
Guardia di finanza in qualita' di allievo;
      c) diploma,  in  originale  o in copia autentica, del titolo di
studio  in  conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. Il predetto titolo di studio, o dichiarazione
sostitutiva,   dovra'  essere  consegnato,  a  differenza  dell'altra
documentazione,  direttamente  al  comando  accademia, all'atto della
presentazione per l'inizio del corso.
    I  vincitori  dei  posti  riservati  di cui al precedente art. 1,
terzo  comma, dovranno, inoltre, far pervenire al comando provinciale
della  Guardia  di  finanza  competente,  a  pena di decadenza, entro
trenta  giorni  dalla  data  di  ammissione  al  corso di formazione,
l'attestato di cui al predetto art. 1.
    I   vincitori   del   concorso  dovranno,  comunque,  presentare,
direttamente  al  Comando  Accademia,  il  titolo originale di studio
entro  il 31 marzo 2004. In caso di smarrimento del predetto diploma,
il vincitore del concorso dovra' presentare, entro lo stesso termine,
un certificato sostitutivo ai sensi del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, art. 199, sesto comma.
    I  titoli  di  studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le universita'.
    Il  documento di cui al precedente terzo comma, lettera a), primo
alinea,  deve  avere  data  posteriore  a quella di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
    I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile possono essere
regolarizzati,  improrogabilmente,  entro  trenta  giorni  dalla data
della  relativa comunicazione. I documenti si considerano prodotti in
tempo  utile,  anche  se  spediti  a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  entro  il termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    I  candidati  in  servizio  nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate,   nelle   altre   Forze   di   polizia   e   nella   pubblica
amministrazione,  devono  produrre  soltanto  il  titolo  di  studio,
nonche'  l'attestato  di  cui  al precedente art. 1, se vincitori dei
posti riservati.
    I   comandi  provinciali,  esclusivamente  per  i  vincitori  del
concorso,  ricevuti  i  suddetti  documenti,  li trasmetteranno entro
dieci   giorni   dalla   ricezione,   unitamente   alla   domanda  di
partecipazione, al Comando Centro di Reclutamento.