Art. 6. Documentazione Nei confronti dei candidati che saranno risultati idonei alla prova scritta di cui al successivo art. 15, il comando provinciale della Guardia di finanza competente provvedera' a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) dichiarazione del casellario giudiziale; d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare. I candidati risultati idonei alla prova scritta dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando provinciale della Guardia di finanza competente, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 38, sesto comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 21 dovranno presentare o far pervenire al comando provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione: a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti: copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare; foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune, per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva. I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva; b) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo; c) diploma, in originale o in copia autentica, del titolo di studio in conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il predetto titolo di studio, o dichiarazione sostitutiva, dovra' essere consegnato, a differenza dell'altra documentazione, direttamente al comando accademia, all'atto della presentazione per l'inizio del corso. I vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1, terzo comma, dovranno, inoltre, far pervenire al comando provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione, l'attestato di cui al predetto art. 1. I vincitori del concorso dovranno, comunque, presentare, direttamente al Comando Accademia, il titolo originale di studio entro il 31 marzo 2004. In caso di smarrimento del predetto diploma, il vincitore del concorso dovra' presentare, entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 199, sesto comma. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le universita'. Il documento di cui al precedente terzo comma, lettera a), primo alinea, deve avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile possono essere regolarizzati, improrogabilmente, entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio, nonche' l'attestato di cui al precedente art. 1, se vincitori dei posti riservati. I comandi provinciali, esclusivamente per i vincitori del concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmetteranno entro dieci giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al Comando Centro di Reclutamento.