Art. 7. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto dirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale unica di merito, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici dell'Esercito, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione), membri; d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame, membri; e) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico dell'Esercito, membri. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e informatica e' quella indicata al primo comma, lettera d), del presente articolo, integrata rispettivamente da ufficiali della Guardia di finanza: a) qualificati conoscitori della lingua stessa; b) in forza al servizio informatica del comando generale. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. Per la valutazione delle prove di esame dei candidati che sosterranno gli esami in lingua tedesca la competente sottocommissione puo' avvalersi, altresi', di ufficiali del Corpo qualificati interpreti o in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. Le sottocommissioni indicate al comma primo, lettere b), c), d), e) ed f) del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Comando Centro di Reclutamento.