Art. 7.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice, da nominare con successivo decreto
dirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia
di  finanza  e  ripartita  nelle  seguenti sottocommissioni, ciascuna
delle  quali  sara' presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non
inferiore a colonnello:
      a) sottocommissione    per    l'accertamento    dei   requisiti
prescritti,   la   valutazione  dei  titoli  e  la  formazione  della
graduatoria finale unica di merito, costituita da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
      b) sottocommissione   per   la   visita   medica   preliminare,
costituita  da  un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
      c) sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  dell'Esercito  (di  cui  uno  di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione), membri;
      d) sottocommissione  per  la  valutazione delle prove di esame,
costituita  da  due  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  e da due
professori   in  possesso  dell'abilitazione  all'insegnamento  negli
istituti  superiori  di secondo grado nelle materie oggetto di esame,
membri;
      e) sottocommissione   per   la   valutazione   della  prova  di
efficienza  fisica  e  per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in
qualita'  di  ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
      f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da  un  ufficiale  della  Guardia di finanza e da un ufficiale medico
dell'Esercito, membri.
    La  sottocommissione  esaminatrice  delle  prove  facoltative  di
lingua  straniera  e  informatica  e' quella indicata al primo comma,
lettera  d),  del  presente  articolo,  integrata  rispettivamente da
ufficiali della Guardia di finanza:
      a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
      b) in forza al servizio informatica del comando generale.
    Gli  ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e,  se  fanno  parte  delle  sottocommissioni  in qualita' di membri,
devono essere di grado non inferiore a capitano.
    Per  la  valutazione  delle  prove  di  esame  dei  candidati che
sosterranno    gli    esami   in   lingua   tedesca   la   competente
sottocommissione  puo'  avvalersi,  altresi',  di ufficiali del Corpo
qualificati interpreti o in possesso dell'attestato di cui all'art. 4
del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito  al  diploma  d'istituto  d'istruzione secondaria di secondo
grado o superiore.
    Le  sottocommissioni,  per  i  lavori  di  rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
    Gli   atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
    Le  sottocommissioni indicate al comma primo, lettere b), c), d),
e)  ed  f) del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori,  avvalersi  di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Comando Centro di Reclutamento.