Art. 8.

                       Esclusione dal concorso

    Con  decreto  motivato  dell'autorita'  delegata  dal  comandante
generale  della  Guardia  di  finanza,  puo' essere disposta, in ogni
momento,  l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
    Le  proposte  di  esclusione  sono formulate dal presidente della
commissione  giudicatrice,  sulla  base  del  giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, primo comma, lettera a).
    Avverso   tali   esclusioni  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      gerarchico  al comandante generale della Guardia di finanza, ex
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla
data  di  notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di  notifica,  ai  sensi dell'art. 21 primo comma, della
legge  6 dicembre  1971,  n. 1034 e art. 63, quarto comma del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.