IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 11 luglio 1990, n. 312;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   modificato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto il C.C.N.L. 9 agosto 2000;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215,  ed  in
particolare  l'art. 18,  comma 6,  il  quale prevede che nei pubblici
concorsi  deve  essere  applicata  la riserva del 30% ai volontari in
ferma  breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte;
    Visto  il regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l'acceso  al lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo  dell'Universita'  degli  studi  di Pavia, emanato con
decreto direttoriale n. 10782 del 5 novembre 2001;
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 31 ottobre
2001  con  cui,  in  sede  di  ripartizione  di  posti  di  personale
tecnico-amministrativo, sono stati assegnati, tra l'altro, i seguenti
posti:
      due posti di categoria D, posizione economica D1;
      due posti di categoria C, posizione economica C1;
    Visto  il  decreto  direttoriale n. 10934 del 13 gennaio 2003 con
cui i suddetti posti sono stati cosi' assegnati:
      un  posto  di  categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione  dati  per  il  centro  interdipartimentale di ricerca e
documentazione sulla storia del novecento dell'Universita' di Pavia;
      un  posto  di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze dei servizi generali delle facolta'
dell'Universita' di Pavia;
      due  posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze dei servizi generali delle facolta'
dell'Universita' di Pavia;
    Considerato   che   un   posto  di  categoria  D,  area  tecnica,
tecnico-scientifica  ed elaborazione dati per le esigenze dei servizi
generali  delle  facolta'  dell'Universita'  di Pavia e' riservato ai
beneficiari  del  decreto  legislativo  8 maggio  2001, n. 215, ed in
particolare  l'art. 18,  comma 6,  il  quale prevede che nei pubblici
concorsi  deve  essere  applicata  la riserva del 30% ai volontari in
ferma  breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte;
    Accertata  la  vacanza  del  posto da coprire e la disponibilita'
finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un  posto  di  categoria  D,  posizione  economica  D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei servizi
generali delle facolta' dell'Universita' degli studi di Pavia.
    Il  suddetto  posto e' riservato ai volontari in ferma breve o in
ferma  prefissata  di  durata  di cinque anni delle tre forze armate,
congedati  senza  demerito,  anche  al termine o durante le eventuali
rafferme contratte.
    Qualora  il  posto  riservato  non  dovesse essere ricoperto, per
mancanza di domande o di vincitori, sara' ribandito pubblico.