Art. 4. Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazione, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissario dott. Bruno Mazzarella. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione del commissario. L'Aquila, 30 gennaio 2003 Il rettore: Bignardi