Art. 4.
    Il  presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per  la  pubblicazione.  Dalla  data  di  pubblicazione decorrera' il
termine   previsto  dall'art. 9  del  decreto-legge  21 aprile  1995,
n. 120,  convertito  con  modificazione,  nella legge 21 giugno 1995,
n. 236,  per  la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali   istanze   di  ricusazione  del  commissario  dott.  Bruno
Mazzarella.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  del
commissario.
      L'Aquila, 30 gennaio 2003
                                             Il rettore: Bignardi