Art. 11. Formulazione e approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 10. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito della selezione, unitamente a quella dei vincitori della selezione, e' approvata con provvedimento del direttore ed e' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi della Basilicata, rettorato, via Nazario Sauro n. 85 - Potenza. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini di validita' della graduatoria medesima ed il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione e' stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.