Art. 11.

            Formulazione e approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 10.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
selezione,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di
merito.
    La graduatoria di merito della selezione, unitamente a quella dei
vincitori   della  selezione,  e'  approvata  con  provvedimento  del
direttore  ed e' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli
studi della Basilicata, rettorato, via Nazario Sauro n. 85 - Potenza.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  Italiana.  Dalla  data  di
pubblicazione  di  detto  avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini  di  validita'  della  graduatoria medesima ed il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali la selezione e' stata bandita e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.