Art. 12.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    Il  candidato  utilmente  collocato  nella  graduatoria di merito
sara'  assunto  in  prova con contratto individuale di lavoro a tempo
determinato  e  pieno,  fino  al 31 dicembre 2004, nella categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale con l'incarico
di  manager  del  Centro  di orientamento, presso l'Universita' degli
studi della Basilicata - Potenza.
    La determinazione dell'Universita' della Basilicata di costituire
tale  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  viene  formalmente
notificata all'interessato.
    L'interessato  deve,  entro  il  termine  perentorio  di quindici
giorni  a  decorrere  dalla  data  della  relativa richiesta da parte
dell'amministrazione,  presentare  i documenti attestanti il possesso
dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  all'impiego,  di cui al
successivo art. 13.
    La  convocazione  per  la  stipula  del  contratto individuale di
lavoro a tempo determinato, sara' effettuata con un termine di cinque
giorni   dalla   data  di  ricevimento  della  comunicazione  inviata
dall'amministrazione.
    La  data  della  presa  di  servizio  sara' quella indicata sulla
lettera con la quale e' proposta la stipula del contratto.
    La  mancata  presentazione  dell'interessato,  entro  il  termine
indicato   nella   notifica,  comporta  l'immediata  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro  e  il contratto eventualmente gia' stipulato e'
automaticamente risolto di diritto.
    Il periodo di prova ha la durata di mesi uno.
    In  nessun  caso  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo determinato,
regolato  dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
    Al   personale   assunto   a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e normativo previsto dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro - Comparto universita' - vigente.
    Nell'ipotesi   in   cui   il  candidato  utilmente  collocato  in
graduatoria,  al  momento  della  nomina o durante il gia' costituito
rapporto   di  lavoro,  dovesse  assolvere  agli  obblighi  di  leva,
l'amministrazione  provvedera'  a  sostituirlo  con  altro  candidato
utilmente  collocato  nella  graduatoria  di  merito limitatamente al
periodo di assenza.
    Il   rapporto   di   lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto di lavoro
individuale.