Art. 13.

                 Presentazione dei documenti di rito

    La  presentazione  dei  documenti di rito, attestanti il possesso
dei   requisiti   richiesti   per  l'ammissione  all'impiego,  dovra'
avvenire, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla
data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione.
    Tali  documenti  si  considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine  su  indicato.  A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a data
dell'ufficio   postale   accettante.  I  documenti  da  produrre  per
l'ammissione all'impiego sono i seguenti:
      1) certificato  medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti
che  il  soggetto  e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e
continuativo nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia
affetto  da  qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare
specifica   menzione  e  indicare  se  l'imperfezione  stessa  menomi
l'attitudine  all'impiego  e  al  normale  e  regolare rendimento del
lavoro. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
      2)  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, ai sensi del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000, comprovanti i
seguenti stati, fatti e qualita' personali:
      a) data e luogo di nascita;
      b) cittadinanza  posseduta  anche  alla  data  di  scadenza del
termine ultimo per produrre l'istanza di ammissione alla selezione;
      c) godimento  dei  diritti politici anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la predetta istanza;
      d)  la  posizione  agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
      e) l'inesistenza    di    condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
      f) il  possesso  del  titolo  di  studio richiesto dal bando di
selezione;
      g) l'esistenza  o  meno di altri rapporti di impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 53   del   decreto   legislativo   n. 165/2000,   in   caso
affermativo,   relativa   opzione  per  il  nuovo  impiego  ai  sensi
dell'art. 8  della  legge  18 marzo 1958, n. 311. Detta dichiarazione
deve  contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di
eventuali  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego  e deve essere
rilasciata anche se negativa.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  resta  salva la possibilita' per l'amministrazione di
procedere  ad  idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
    Le  dichiarazioni  mendaci  o  false  sono  punibili ai sensi del
codice  penale  e  delle  leggi speciali in materia, e, nei casi piu'
gravi,  possono  comportare  l'interdizione  temporanea  dai pubblici
uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
      3) fotocopia del codice fiscale.