Art. 3.

                     Esclusione dalla selezione

    Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
    L'amministrazione   puo'   disporre  in  qualunque  momento,  con
provvedimento  motivato  del  direttore  amministrativo, l'esclusione
dalla   selezione   per   difetto   dei  requisiti  prescritti.  Tale
provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.