Art. 3. Esclusione dalla selezione Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.