Art. 7. T i t o l i La selezione e' per titoli ed esami. La commissione giudicatrice, in sede di riunione preliminare, procedera', a definire i criteri generali per la valutazione dei titoli, della prova scritta e del colloquio, da formalizzare nei relativi verbali. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e sara' resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi della Basilicata, sito al rettorato via Nazario Sauro n. 85 - Potenza. Ai titoli la commissione riservera' il 20% del totale dei punti a disposizione. I titoli valutabili, purche' attinenti alle attivita' del posto messo a selezione, e il relativo punteggio, sono i seguenti: 1. diploma di laurea fino ad un massimo di punti 4 cosi' suddivisi: per una votazione di 110 e lode/110 punti 4; per una votazione da 110/110 punti 3; per una votazione da 100/110 a 109/110 punti 2; per una votazione da 95/110 a 99/110 punti 1. 2. Formazione post-universitaria (dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione) punti 4. 3. Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 6. 4. Servizi prestati presso istituzioni pubbliche e/o private in settori affini relativamente a: esperienze nell'ambito delle attivita' di orientamento; esperienza nella gestione e rendicondazione di progetti FSE; esperienza nel coordinamento di piccoli gruppi di lavoro; capacita' di relazioni esterne; fino ad un massimo di punti 6. I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata e dovranno pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. In luogo della copia autenticata dei titoli potra' essere presentata fotocopia degli stessi accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all'originale (Allegato C). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo. I titoli possono essere autocertificati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 compilando l'allegato B. Relativamente alle pubblicazioni queste saranno valutate solo se regolarmente edite (ad esclusione quindi dei lavori dichiarati in corso di pubblicazione) ovvero per le quali risultino adempiute le formalita' di deposito della copia a stampa, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 (tali obblighi si riferiscono alla consegna, da parte di ogni stampatore, di quattro esemplari di qualsivoglia suo stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed alla locale procura della Repubblica). I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili, solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia' presentati a questa o altra universita'. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere a idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.