Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria concorsuale fino alla concorrenza dei numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della raccomandata a/r con cui si da' comunicazione dell'esito dei concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Il suddetto scorrimento avverra' anche nell'ipotesi in cui uno o piu' degli ammessi rinunci al dottorato entro tre mesi dall'inizio del corso. Il rinunciatario, qualora abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, tenuto alla loro restituzione. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.