Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  concorsuale  fino  alla concorrenza dei numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della
raccomandata   a/r  con  cui  si  da'  comunicazione  dell'esito  dei
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.
    Il  suddetto scorrimento avverra' anche nell'ipotesi in cui uno o
piu'  degli  ammessi  rinunci al dottorato entro tre mesi dall'inizio
del corso.
    Il  rinunciatario,  qualora abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse di studio, tenuto alla loro restituzione.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.