Art. 3.
    Dal  giorno  successivo  della data di pubblicazione del presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni
per  la  presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine, e
comunque  dopo  l'insediamento  della  commissione  non  sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.