Art. 10.

                      Commissione attitudinale

    1.  L'idoneita'  dei  concorrenti  sotto  il profilo attitudinale
sara' accertata da apposita commissione cosi' composta:
      a) un  ufficiale  superiore in servizio permanente di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
      b) due  ufficiali superiori in servizio permanente di grado non
inferiore a maggiore, membri;
      c) un ufficiale inferiore in servizio permanente, segretario.
    2.  Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori dell'Aeronautica militare.
    3.  Al  termine  delle  prove  di  accertamento  attitudinale  la
commissione   esprimera'  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente  un
giudizio  di  "idoneita'"  o  "non  idoneita'",  che sara' comunicato
seduta  stante.  Il  giudizio  di  "non  idoneita'"  e'  definitivo e
comporta l'irrevocabile esclusione dal concorso.