Art. 10. Commissione attitudinale 1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale sara' accertata da apposita commissione cosi' composta: a) un ufficiale superiore in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, membri; c) un ufficiale inferiore in servizio permanente, segretario. 2. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori dell'Aeronautica militare. 3. Al termine delle prove di accertamento attitudinale la commissione esprimera' nei riguardi di ciascun concorrente un giudizio di "idoneita'" o "non idoneita'", che sara' comunicato seduta stante. Il giudizio di "non idoneita'" e' definitivo e comporta l'irrevocabile esclusione dal concorso.