Art. 11.
    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Nell'ambito  dell'attivita'  formativa  prevista dal collegio dei
docenti i dottorandi potranno essere impegnati in attivita' di stages
presso soggetti pubblici o privati.
    I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere  iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa, per
il periodo della durata del corso.
    E'   consentito  l'esercizio  di  attivita'  compatibili,  previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti.  Tali attivita' esterne,
occasionali  e  di  breve  durata,  non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
    Per  tutta  la  durata  del  corso  ai  dottorandi  e' vietato lo
svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  o  interruzioni
verranno   consentiti   ai  dottorandi  nei  casi  di  maternita',  o
adempimento  degli  obblighi  militari,  oppure  di  malattia grave o
prolungata.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di inadempimento degli
obblighi,  il  collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando dal corso e l'interruzione della borsa,
se fruita.