Art. 3.
    Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita'
    1.  Le  domande di partecipazione al concorso riservato, su carta
semplice  indirizzate  all'Agenzia  delle  dogane  -  Area personale,
organizzazione  e  informatica  -  Ufficio per il coordinamento dello
stato  giuridico  ed economico e del reclutamento del personale - Via
Mario  Carucci  n. 71 - 00143 Roma, dovranno essere presentate, entro
il  termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
Italiana  -  4a  serie  speciale,  tramite  l'ufficio di appartenenza
ovvero   a   mezzo   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento.  In
quest'ultimo  caso  la  data di spedizione e' comprovata dal timbro a
data   apposto   dall'ufficio   postale   accettante,   senza  alcuna
responsabilita' dell'Agenzia per la mancata ricezione della domanda e
per  la  mancata  restituzione  dell'avviso  di  ricevimento dovute a
disguidi postali non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.
    2.  Le  domande  di  partecipazione  dovranno  indicare  sotto la
responsabilita' del candidato:
      a) cognome  e  nome  (le  donne  coniugate  devono  indicare il
cognome da nubile), luogo e data di nascita;
      b) l'appartenenza  al personale delle qualifiche ad esaurimento
dell'Agenzia,  di cui al citato decreto legislativo n. 165/2001, data
di  effettiva  assunzione  in  servizio in carriera direttiva, oppure
delle qualifiche funzionali corrispondenti;
      c) ufficio ove il candidato presta attualmente servizio;
      d) titolo di studio posseduto;
      e) disponibilita',  in  caso di nomina, a raggiungere qualsiasi
sede di servizio assegnata al candidato;
      f) titoli   valutabili   di   cui   all'art. 5  della  presente
determinazione  il  cui  possesso  dovra'  essere autocertificato dal
candidato;
      g) eventuali  titoli  di  preferenza  posseduti  da far valere,
cosi'  come  previsto  dall'art. 5  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994, a parita' di valutazione.