Art. 6. Formazione della graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito sara' approvata con apposita determinazione del direttore dell'agenzia e successivamente pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Agenzia delle dogane, nonche' nella rete intranet dell'agenzia stessa. 2. Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale. 3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnazioni.