Art. 6.
               Formazione della graduatoria di merito
    1.   La  graduatoria  di  merito  sara'  approvata  con  apposita
determinazione   del   direttore   dell'agenzia   e   successivamente
pubblicata   nel  bollettino  ufficiale  dell'Agenzia  delle  dogane,
nonche' nella rete intranet dell'agenzia stessa.
    2.  Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia, mediante avviso,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
    3.  Dalla  data  di  pubblicazione  di detto avviso decorrera' il
termine per eventuali impugnazioni.