Art. 3.
    I  candidati  agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione  alla  prima  sessione  non oltre il 30 maggio 2003 e alla
seconda  sessione  non  oltre il 24 ottobre 2003 presso la segreteria
dell'universita'  o  istituto  di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
    In  ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1.
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono  stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla seconda
sessione  producendo  a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del  24  ottobre  2003  facendo  riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
    La  domanda,  in  carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
      a) diploma  di  laurea  o di laurea specialistica conseguita in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della  legge  15  maggio  1997,  n. 127 e successive modificazioni, o
diploma  di  laurea  conseguita al sensi dell'ordinamento previgente,
ovvero  diploma  universitario  di  cui  alla  tabella A) allegata al
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 328 del 2001 in
originale o in copia autenticata o in copia notarile;
      b) ricevuta  dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli  esami  nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
    I   richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare  all'economato
dell'universita'  il  contributo  stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi  dell'art. 5  della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
    Il  candidato  puo'  presentare  un  certificato  sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente universita'.
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'   inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli  uffici
dell'universita'   o   dell'istituto   di   istruzione  universitaria
competente  per  coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda di aver
conseguito  il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
    I  laureati  in  psicologia  che intendono sostenere gli esami di
Stato  di  abilitazione  all'esercizio della professione di psicologo
devono  presentare  un  attestato  rilasciato  dalla segreteria della
competente  facolta' dal quale risulti che, dopo il conseguimento del
titolo  accademico,  abbiano  svolto  il  tirocinio  pratico  annuale
prescritto  dall'art. 1  del  decreto  ministeriale  13 gennaio 1992,
n. 239.
    I  candidati  che al momento della presentazione della domanda di
ammissione  non  abbiano  completato  il tirocinio ma che comunque lo
completeranno  entro  la data di inizio degli esami devono dichiarare
nella  istanza  medesima  che  produrranno  l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
    In  luogo  dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a) nonche' dei
certificati  attestanti  il  compimento  del  tirocinio  previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita',  una  dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    I  candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini  sopraindicati,  sono  esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
    Le  domande  di  ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il  direttore,  a  suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella  presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.