Art. 6. I candidati all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito. I laureati in ingegneria secondo il previgente ordinamento devono indicare a quale dei rami di ingegneria desiderino che le prove prevalentemente si riferiscano.