Art. 6.
    I   candidati  all'esame  di  abilitazione  alla  professione  di
ingegnere  devono  indicare,  per ciascuna sezione, il settore per il
quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico
titolo  accademico  conseguito.  I  laureati in ingegneria secondo il
previgente ordinamento devono indicare a quale dei rami di ingegneria
desiderino che le prove prevalentemente si riferiscano.