Art. 7.
    I   possessori   dei   titoli  conseguiti  secondo  l'ordinamento
previgente   alla   riforma   di   cui   al   decreto   del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n. 509,  e  ai  relativi  decreti attuativi, svolgono le prove
degli  esami di Stato secondo l'ordinamento previgente al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.