Art. 8. Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 24 giugno 2003 e per la seconda sessione il giorno 25 novembre 2003. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 1 luglio 2003 e per la seconda sessione il giorno 2 dicembre 2003. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione universitaria sede di esami. Roma, 24 febbraio 2003 Il Ministro: Moratti