Art. 8.
    Gli  esami di Stato per i possessori di laurea specialistica o di
laurea  conseguita  secondo il previgente ordinamento hanno inizio in
tutte le sedi per la prima sessione il giorno 24 giugno 2003 e per la
seconda  sessione  il  giorno  25  novembre 2003. Per i possessori di
laurea  conseguita  in  base all'ordinamento introdotto in attuazione
dell'art. 17,  comma 95,  della  legge  15  maggio  1997,  n. 127,  e
successive  modificazioni  e di diploma universitario gli esami hanno
inizio per la prima sessione il giorno 1 luglio 2003 e per la seconda
sessione  il  giorno 2 dicembre 2003. Le prove successive si svolgono
secondo  l'ordine  stabilito per le singole sedi dai presidenti delle
commissioni    esaminatrici,   reso   noto   con   avviso   nell'albo
dell'universita'  o  istituto  di  istruzione  universitaria  sede di
esami.
                                               Roma, 24 febbraio 2003
                                             Il Ministro: Moratti