Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Genova, 28 febbraio 2003 Il rettore