Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma  16  dell'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale  "Concorsi  ed esami" del
presente  decreto  rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici
decorrono  i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9 del decreto-legge
21 aprile  1995,  n. 120,  convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Bologna, 28 febbraio 2003
                                            Il rettore: Calzolari