Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - decorre il
termine  previsto dal comma 12 dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 390/98  per eventuali istanze di ricusazione al
nuovo commissario da parte dei candidati.