Art. 8.
    Il   borsista  dovra',  al  termine  della  durata  della  borsa,
trasmettere    all'Amministrazione    universitaria   una   relazione
particolareggiata   dell'attivita'   svolta,   accompagnata   da  una
specifica  valutazione del professore o ricercatore che avra' seguito
l'attivita' e del titolare del fondo sui risultati conseguiti.