Art. 18.

               Dispensa totale o parziale della retta

    1. E' accordato il beneficio della dispensa della intera retta:
      a) agli orfani di guerra (o equiparati);
      b) agli  orfani  di  dipendenti  militari  e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
    2. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
benemerenze di famiglia:
      a) ai  figli  dei  decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor Militare;
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o  infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
      c) ai   figli   di   militari   di  carriera,  di  ufficiali  e
sottufficiali  di  complemento  richiamati in temporaneo servizio che
per  il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
    3. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere  nei  riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e
del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico.
    4. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
merito personale:
      nel  primo  anno del liceo classico, e nel terzo anno del liceo
scientifico,  e  nel  terzo  anno del liceo scientifico europeo, agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione
con una media complessiva non inferiore agli 8/10;
      negli  anni  scolastici  successivi,  agli  allievi  che  negli
scrutini  dell'anno  scolastico precedente risultino classificati nei
primi  due  decimi  dei  promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10.
    5.  Possono  cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di  mezze  rette  per  benemerenze  diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale.
    6.  Il beneficio della dispensa totale o parziale della retta per
benemerenze  di  famiglia non viene accordato durante il tempo in cui
l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
    7.  Per ottenere il beneficio della dispensa della retta intera o
della  mezza retta, e' necessario che venga prodotta apposita istanza
in bollo, contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 10 e
11, secondo lo schema riportato nell'allegato F che costituisce parte
integrante del presente decreto.
    8.  Qualora  il  titolo  che  da'  diritto  al  beneficio venga a
maturare  successivamente all'ammissione dell'allievo alla scuola, la
domanda  per  la  concessione  del  beneficio  stesso  dovra'  essere
presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia
stato  accertato  il fatto che costituisce titolo per la concessione.
In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con
effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
    9.  Il  comando  della  scuola  militare interessata, ricevute le
domande,  ne  curera'  l'istruttoria,  accertando la regolarita' e la
completezza  della documentazione a ciascuna allegata richiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  dia  luogo al
beneficio  richiesto.  Completata  l'istruttoria  inviera' le domande
alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
    10. Per ottenere la dispensa della intera retta di cui al comma 1
del   presente   articolo   alla  domanda  dovranno  essere  allegate
dichiarazioni  sostitutive,  rilasciate  con  le modalita' e ai sensi
delle  disposizioni  del  gia'  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica   28  dicembre  2000,  n. 445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
      a) per gli orfani di guerra o equiparati:
        copia  dello  stato  di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
        certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani
di guerra;
      b) per  gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
        stato di servizio o del foglio matricolare del genitore;
        decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
    11.  Per ottenere la dispensa della mezza retta di cui al comma 2
del   presente   articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate
dichiarazioni  sostitutive,  rilasciate  con  le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica   28 dicembre   2000,  n. 445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
      a) per i figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia e dei
decorati   di   medaglia   d'oro   al  valor  Militare:  brevetto  di
concessione, oppure lo stato di servizio militare da cui risultino le
concessioni;
      b) per  i  figli  di  mutilati  ed invalidi di guerra: stato di
servizio  militare  del  genitore  o  decreto  concessivo di pensione
privilegiata di guerra;
      c) per  i  figli  di  ufficiali  e  sottufficiali  in  servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
      d) per  i  figli  di  ufficiali  di  complemento, richiamati in
temporaneo  servizio,  che per il servizio prestato abbiano acquisito
il  diritto  al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio
matricolare del padre;
      e) per  i  figli  di  dipendenti  civili  di ruolo dello Stato:
estratto matricolare;
      f) per  i  figli  di  titolari  di  pensioni ordinarie civili e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
    12.  I  concorrenti,  qualora  lo  gradiscano,  hanno facolta' di
produrre,   in  luogo  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  ai
precedenti  commi  10  e  11,  i  relativi documenti a sostegno della
richiesta di esenzione.
    13.  La dispensa della mezza retta per merito personale di cui al
precedente  comma  4 del presente articolo, sara' accordato d'ufficio
dalla  Direzione  generale per il personale militare, su proposta dei
comandi delle scuole militari.

                               Art. 19


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla
Direzione  generale  per  il personale militare presso il Comando del
Centro   di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito  di
Foligno, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso  una  banca  dati automatizzata, secondo le modalita' previste
dal  piu'  volte  citato  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre   2000,   n. 445   -   anche  successivamente  all'eventuale
ammissione  alle  scuole  per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto instaurato con l'Amministrazione militare.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito  positivo  del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale
ai  sensi  e  con  le modalita' previste dall'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i  quali  figura  il  diritto  di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore   della  1a  Divisione  della  Direzione  generale  per  il
personale  militare,  responsabile  del  trattamento. Il titolare del
trattamento  e' il direttore generale della Direzione generale per il
personale militare.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
vigente  normativa,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
      Roma, 10 marzo 2003
                                    Il Tenente Generale: D'Arrigo