Art. 18. Dispensa totale o parziale della retta 1. E' accordato il beneficio della dispensa della intera retta: a) agli orfani di guerra (o equiparati); b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 2. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor Militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 3. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi valere nei riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico. 4. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per merito personale: nel primo anno del liceo classico, e nel terzo anno del liceo scientifico, e nel terzo anno del liceo scientifico europeo, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli 8/10; negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10. 5. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense di mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. 6. Il beneficio della dispensa totale o parziale della retta per benemerenze di famiglia non viene accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi. 7. Per ottenere il beneficio della dispensa della retta intera o della mezza retta, e' necessario che venga prodotta apposita istanza in bollo, contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 10 e 11, secondo lo schema riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto. 8. Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla scuola, la domanda per la concessione del beneficio stesso dovra' essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 9. Il comando della scuola militare interessata, ricevute le domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza della documentazione a ciascuna allegata richiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al beneficio richiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni. 10. Per ottenere la dispensa della intera retta di cui al comma 1 del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti: a) per gli orfani di guerra o equiparati: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del genitore; certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra; b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio: stato di servizio o del foglio matricolare del genitore; decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 11. Per ottenere la dispensa della mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti: a) per i figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia e dei decorati di medaglia d'oro al valor Militare: brevetto di concessione, oppure lo stato di servizio militare da cui risultino le concessioni; b) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: stato di servizio militare del genitore o decreto concessivo di pensione privilegiata di guerra; c) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore; d) per i figli di ufficiali di complemento, richiamati in temporaneo servizio, che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio matricolare del padre; e) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare; f) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato: decreto di pensione del genitore. 12. I concorrenti, qualora lo gradiscano, hanno facolta' di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 10 e 11, i relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione. 13. La dispensa della mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 4 del presente articolo, sara' accordato d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta dei comandi delle scuole militari. Art. 19 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Direzione generale per il personale militare presso il Comando del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, secondo le modalita' previste dal piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - anche successivamente all'eventuale ammissione alle scuole per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione militare. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore della 1a Divisione della Direzione generale per il personale militare, responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale della Direzione generale per il personale militare. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 10 marzo 2003 Il Tenente Generale: D'Arrigo