Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1. Al concorso di cui al precedente art. 1, possono partecipare i
cittadini italiani di sesso maschile che:
      a) abbiano, al 31 dicembre 2003, compiuto il 15o anno di eta' e
non  superato  il 17o, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1986 ed il
31 dicembre 1988, estremi compresi;
      b)    siano    riconosciuti    in    possesso    dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale   quali   allievi   delle   Scuole  militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 7 e 8;
      c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
      d)  non  siano  incorsi  nel  divieto di frequenza della stessa
classe  per  due  anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653;
      e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2002-2003  l'idoneita'  alla  ammissione  alla prima classe del liceo
classico,  ovvero alla terza classe del liceo scientifico o del liceo
scientifico europeo.
    Non  saranno,  pertanto,  ammessi  a  concorrere  i  giovani  che
avessero  conseguito  detta  idoneita'  al termine di anni scolastici
precedenti.
    2.  I  requisiti  per  l'ammissione  al concorso, ad eccezione di
quelli  indicati  nel  precedente  comma  1,  lettere  a),  b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.