Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1, possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che: a) abbiano, al 31 dicembre 2003, compiuto il 15o anno di eta' e non superato il 17o, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1986 ed il 31 dicembre 1988, estremi compresi; b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale quali allievi delle Scuole militari dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi articoli 7 e 8; c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2002-2003 l'idoneita' alla ammissione alla prima classe del liceo classico, ovvero alla terza classe del liceo scientifico o del liceo scientifico europeo. Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici precedenti. 2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) ed e), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.