Art. 8.

                      Accertamento attitudinale

    1.  I  candidati  giudicati  idonei al termine degli accertamenti
sanitari  saranno  sottoposti  all'accertamento  attitudinale  a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 5.
    2.  Detto  accertamento  consistera'  nello  svolgimento di prove
intese  a  valutare  le  qualita' attitudinali e caratterologiche dei
concorrenti  agli  effetti  del  loro efficace e proficuo inserimento
nella vita e nelle attivita' della Scuola militare.
    Al   termine   dell'accertamento   attitudinale   la  commissione
esprimera'   nei  confronti  di  ciascun  candidato  un  giudizio  di
idoneita'  o  di  non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta  stante.  In  caso di giudizio di non idoneita' la commissione
provvedera'   a   comunicare   all'interessato  esclusivamente  detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per
iscritto  al  genitore  esercente  la potesta' genitoriale, ovvero al
tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso.
    3.  I  candidati  giudicati  "non  idonei"  saranno  esclusi  dal
concorso, mentre quelli "idonei" saranno ammessi a sostenere la prova
di educazione fisica.