Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4a serie speciale - decorre il termine
previsto  dall'art. 9  del  decreto-legge  21  aprile  1995,  n. 120,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di ricusazione del commissario prof. Roberto Ciardi. Decorso
tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    La   spesa   relativa  gravera'  sul  Cap.  1/2/29  del  bilancio
preventivo dell'Universita'.
      Cagliari, 26 febbraio 2003
                                            Il rettore: Mistretta