Art. 3.
    Il  presente  decreto verra' inviato, per la pubblicazione, nella
Gazzetta Ufficiale.
    Dalla  data della pubblicazione comincera' a decorrere il termine
previsto  dall'art. 9  del  decreto-legge  21  aprile  1995,  n. 120,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.