Art. 2.
    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta  Ufficiale.  Dalla  data  della  pubblicazione  comincera' a
decorrere  il termine previsto dall'an. 9 del decreto legge 21 aprile
1995,  n. 120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995,   n. 236,  per  la  presentazione  al  rettore,  da  parte  dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.