Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 6  del bando citato in premessa i componenti
designati  dalle  facolta',  devono  effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale del presente decreto nel corso della quale
provvedono a:
      a) prendere  visione  dell'elenco dei candidati e ad inserire a
verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si
trovino  in  rapporto  di  parentela  o  affinita'  fino  al IV grado
incluso, tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause
di astensione di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
      b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      c) stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione dei
candidati.